Modifica unilaterale del contratto telefonico: cosa fare

Il tuo Operatore ha effettuato una modifica unilaterale del contratto telefonico senza nessun tipo di avviso nei tuoi confronti?

La normativa dell’AGCOM prevede che qualora ciò avvenga, il cliente potrà non pagare le penali se deciderà di effettuare il recesso del contratto telefonico.

Vediamo in cosa consiste la modifica unilaterale del contratto telefonico, come evitare di pagare penali e la procedura da seguire.

 

 

In cosa consiste la modifica unilaterale del contratto telefonico?

Sono sempre di più i casi di modifica unilaterale del contratto telefonico, che avvengono all’insaputa del consumatore.

Dunque, di questo si tratta: modifiche avvenute senza che il consumatore venga avvisato.

Secondo la normativa, gli operatori telefonici dovrebbero avvertire i clienti almeno 30 giorni prima del cambio, per poter consentire agli utenti di decidere se restare con il medesimo operatore o in alternativa cambiarlo, senza costi o penali.

Se il cliente dovesse decidere di cambiare Gestore dovrà comunicarlo a quest’ultimo nei termini previsti.

Secondo l’AGCOM, se l’utente decide di cambiare Operatore e lo comunica nei tempi previsti, esso ha il diritto di continuare ad usufruire della propria tariffa alle vecchie condizioni, nel tempo necessario al cambio di Gestore.

Qualora ciò non avvenisse, l’Operatore dovrà rimborsare al cliente le somme in eccesso.

Inoltre, sempre secondo la delibera AGCOM, l’Operatore deve consentire al cliente di poter richiedere il recesso anche recandosi in uno dei suoi punti vendita.

 

Cos’altro afferma la normativa sulla modifica unilaterale del contratto telefonico

La maggior parte dei casi in cui si verifica una modifica unilaterale del contratto telefonico, le condizioni economiche previste non vanno a vantaggio del consumatore.

Per questo motivo è fondamentale conoscere bene i propri diritti.

Per quanto riguarda le modalità messe in atto dagli Operatori telefonici, circa appunto le modifiche del contratto, queste sono legittime come regolato dall’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tuttavia, ricordiamo che l’Operatore è comunque tenuto a comunicare la modifica al consumatore con almeno 30 giorni di preavviso.

Per quanto riguarda le penali, queste variano in base al Gestore con cui si è sottoscritto il contrario.

Infatti, non essendoci regole standard per la modifica unilaterale del contratto telefonico, se si decide di effettuare il recesso e cambiare Operatore telefonico è necessario controllare le modalità previste dal proprio gestore.

 

Modifica unilaterale del contratto telefonico: il recesso e le rateizzazioni

Qualora il cliente che richiede il recesso, a seguito di modifica unilaterale del contratto telefonico, dovesse avere in corso un pagamento rateale per smartphone o altri dispositivi, quest’ultimo continuerà con le stesse modalità.

In alternativa, eventualmente, l’utente potrà sempre saldare in qualsiasi momento con un’unica soluzione.

Ma quest’ultima scelta spetta solo al cliente. L’Operatore, infatti, non può obbligarlo a pagare in un’unica volta.

 

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